Codatorialità di fatto: Indici e conseguenze da ricondursi all’illegittimità del licenziamento

L’Avvocato Alberto Ceccato ci spiega quali sono gli indici di riferimento per individuare la codatorialità, e le condizioni per cui il licenziamento del lavoratore può risultare illegittimo.

Il contratto di lavoro subordinato è tradizionalmente costruito sul modello della relazione bilaterale tra il lavoratore ed un solo datore di lavoro.

Questo modello organizzativo unitario è però entrato progressivamente in crisi, essendosi col tempo evoluto un modello anche frammentario, caratterizzato da processi produttivi di stretta collaborazione aziendale e non più contenuti entro il perimetro di una sola impresa.

Un esempio oggi diffuso riguarda i gruppi di imprese, in cui vi è un’impresa capogruppo che organizza e gestisce le altre.

La giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata su questa tematica e di recente Cass. 18135/2021 ha ribadito che sono quattro gli indici di riferimento per individuare la codatorialità:

  • l’unicità della struttura organizzativa e produttiva;
  • l’integrazione tra le varie attività esercitate dalle imprese del gruppo e un interesse comune correlato;
  • un coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario che porti ad individuare un unico soggetto direttivo;
  • l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese; la stessa viene svolta in modo indifferenziato in favore dei vari imprenditori.

Ma l’utilizzo delle prestazioni di un lavoratore da parte di più imprenditori non si verifica unicamente in un contesto di gruppo di imprese.

Come anche dichiarato dalla Suprema Corte (Cass. 3899/2019), si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per più datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore di lavoro e quale nell’interesse dell’altro, anche se il prestatore risulta formalmente assunto da una di queste imprese.

Anche questa fattispecie costituisce un’ipotesi di codatorialità la cui conseguenza è che i fruitori delle prestazioni di lavoro dovranno essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da questo rapporto (art. 1294 c.c.), con una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.

Così, in ipotesi di illegittimità o nullità del licenziamento intimato al prestatore, tutte le imprese fruenti delle prestazioni lavorative andranno ritenute solidalmente responsabili, non solo delle obbligazioni connesse e conseguenti al rapporto di lavoro, ma anche di quelle riconducibili all’illegittimità o nullità del licenziamento, sebbene detto rapporto fosse riferibile solo e soltanto al formale datore di lavoro e non anche alle altre imprese.


Avv. Alberto Ceccato

grafiche di Alice Breda

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