L’art. 26, d. lgs. n. 151/2015 ha stabilito che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) del rapporto di lavoro vengano comunicate al datore di lavoro e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ai fini della loro efficacia, esclusivamente con modalità telematiche.
Le dimissioni (e la risoluzione consensuale) potranno essere revocate dal dipendente entro sette giorni con le stesse modalità telematiche.
L’inoltro telematico delle dimissioni potrà essere eseguito presso le ITL, ma anche presso i Patronati, le Organizzazioni Sindacali, gli Enti Bilaterali e le Commissioni certificate.
Si segnala che se le dimissioni sono riconducibili a giusta causa, il lavoratore avrà diritto all’erogazione della prestazione NASpI, ma l’Inps provvederà alla corresponsione solo se espressamente indicata nel modello delle dimissioni trasmesse in via telematica.
In caso di rigetto della domanda di prestazione NASpI poichè le dimissioni per l’Inps sono riconducibili a mere dimissioni volontarie non fondate su giusta causa, se sussistono i presupposti sarà comunque possibile per il lavoratore dare dimostrazione dei concreti motivi sottesi alle dimissioni nel ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda NASpI.
In caso di reiezione anche del ricorso amministrativo, potrà essere adito il Giudice del Lavoro competente per far valere il diritto alla corresponsione dell’indennità negata.
Viene considerata giusta causa delle dimissioni, ad esempio, la mancata corresponsione delle retribuzioni, ma non sarà sufficiente l’inadempimento di una sola mensilità, in quanto la Suprema Corte ha ritenuto che necessiti un inadempimento più prolungato.

La Corte di Cassazione, nel caso trattato con la sentenza n. 2293/2018, ha ritenuto che l’inadempimento del pagamento di tre mensilità costituisse giusta causa delle dimissioni, ma si deve far avvertenza che non si tratta di un limite legislativo, ma di un giudizio, il quale potrà essere di orientamento in altri giudizi di merito e di legittimità, ma che potrà anche essere disatteso a seconda delle fattispecie trattate.
Un altro esempio di giusta causa delle dimissioni è l’esercizio con abuso dello Jus Variandi, ossia in caso di adibizione del dipendente a mansioni appartenenti ad un livello inferiore di inquadramento.
Non deve trattarsi di ipotesi occasionali in cui al dipendente per un breve periodo viene richiesto di dedicarsi a prestazioni professionalmente meno qualificate, ma si deve trattare di un’adibizione effettivamente pregiudizievole del diritto di cui all’art. 2103 c.c. e della professionalità acquisita dal prestatore.
Anche il trasferimento del lavoratore ad altra sede potrà giustificare le dimissioni per giusta causa se non sussistono le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c. (Cass. 1074/1999).